Le motivazioni dell’assoluzione nelle 1.800 pagine della Corte della Prima Sezione penale del tribunale di Roma: “Non c’è prova del concreto coinvolgimento o della consapevolezza degli illeciti”. “Non è dimostrata né dimostrabile – si legge infatti nella sentenza – la conoscenza di quel portato probatorio formidabile costituito dagli esiti della complessa attività rogatoriale”.