Colpo di scena: il gip cambia idea


A giudizio immediato anche Catanzariti, ex manager T. Sparkle, dopo l’intervento della Procura


Due provvedimenti di segno opposto nel giro di 24 ore, ma usciti dalla stessa penna: quella del gip Maria Luisa Paolicelli. Con un conseguente colpo di scena: anche Antonio Catanzariti, ex manager di Telecom Sparkle, andrà a “giudizio immediato” e non sarà processato lui (e soltanto lui) per “rito ordinario”, come pur aveva già deciso lo stesso giudice Paolicelli il giorno prima.


In sostanza, anche Catanzariti dovrà salire sulla stessa barca degli altri 36 imputati per i quali la Procura di Roma ha avanzato e ottenuto la richiesta di “giudizio immediato”, compreso Silvio Scaglia. Unica magra consolazione per l’ex manager di Telecom Sparkle: gli sono stati riconosciuti gli arresti “domiciliari” e ha lasciato il carcere di Rebibbia.


Il secondo provvedimento del gip Paolicelli (un “doppio avvitamento carpiato” si direbbe nei tuffi) ha suscitato ovviamente le proteste del difensore di Catanzariti, avvocato Nino Marazzita, che ha annunciato l’intenzione di rivolgersi alla Suprema Corte di Cassazione per denunciare il “provvedimento abnorne”. Del resto, non può che destare sorpresa il fatto che la “giravolta” del gip sia stata conseguente ad un intervento dei pm della Procura di Roma.


12 Commenti a “Colpo di scena: il gip cambia idea”

  • giovanni:

    Da “Il Blog di Davide Steccanella” del 23 Settembre 2009
    della serie “qualcuno lo dice a chiare lettere”

    Il “travisamento” del Giudizio Immediato

    I cd. riti speciali introdotti nel 1989 nel rinnovato codice di procedura penale sembrano proprio non avere “pace”.

    Dopo avere segnalato, in un precedente articolo, il progressivo“travisamento”. applicativo del “Giudizio abbreviato” da parte di alcuni Giudici, ora vorrei segnalare il “travisamento” applicativo del “Giudizio Immediato” da parte di alcuni Pubblici Ministeri.

    Il Giudizio immediato, regolato agli artt. 453 e ss. Cpp è stato introdotto quale ulteriore variante al processo ordinario, per evidenti ragioni di speditezza processuale al preciso fine di “saltare” il filtro della Udienza Preliminare davanti al GUP previsto agli artt. 416 e ss. Cpp.

    Tuttavia mentre per l’imputato, magari interessato a concludere nel più breve tempo possibile un procedimento penale a suo carico, il legislatore ha correttamente previsto una sorta di facoltà incondizionata, per il Pubblico Ministero tale facoltà è prevista solo per quei casi in cui, recita l’art. 453 Cpp, “la prova appare evidente”.

    Il senso pertanto era quello di mandare direttamente a Giudizio solo quell’imputato a carico del quale il Pm richiedente allega un materiale probatorio del tutto univoco ed incontestabile, di fatto equiparando il suo percorso processuale a quello degli imputati di quei delitti meno gravi per i quali è prevista agli artt. 550 e ss. Cpp la citazione diretta del Pm.

    La contrazione dei tempi per preparare la propria difesa ed avanzare eventuali richieste di diversa definizione e la sottrazione alla difesa di una fase processuale preliminare di merito prevista davanti al GIP imponeva pertanto estremo rigore nella adozione di una tale iniziativa da parte della Pubblica Accusa ed un capillare controllo del Giudice adito prima di emettere il richiesto decreto.

    Così tuttavia non è stato ed oggi molto spesso assistiamo ad una messe di Decreti di Giudizio immediato in processi palesemente indiziari dove la prova a carico risulta ben lungi dall’essere evidente e che potrebbero persino concludersi con la finale assoluzione dell’imputato.

    La ragione di ciò trova un suo fondamento del tutto censurabile nel fatto che il nostro legislatore ha correttamente previsto all’art. 303 Cpp un termine massimo di durata della misura cautelare per ogni fase processuale decorso il quale per esempio l’imputato in carcere deve per legge essere liberato anche se nel frattempo non si è ancora celebrato il processo a suo carico.

    Tuttavia le tre fasi per le quali il legislatore ha previsto questo termine massimo sono quelle relative alla fase preliminare, al Giudizio di merito ed al Giudizio di impugnazione e pertanto la celebrazione della Udienza preliminare davanti al GUP rientra a pieno titolo nella prima, con l’effetto che molto spesso interviene la decadenza della misura cautelare in atti prima della celebrazione di tale udienza “filtro”.

    Ne deriva che il Pm che vuole condurre a processo l’imputato in vinculis richiede il Giudizio immediato che, come si è visto, “salta” la Udienza Preliminare, e pertanto può fare nuovamente decorrere i nuovi termini massimi di fase dal giorno della emissione di tale decreto fino alla Sentenza di primo grado e che sono peraltro pure più lunghi, in pratica, una carcerazione preventiva massima di 3 mesi finisce con il trasformarsi in una triplicata carcerazione di un 9 mesi, giacchè ai 3 mesi iniziali, in odore di scadenza, debbono aggiungersi e senza soluzione di continuo i nuovi 6 mesi decorrenti dal Decreto che dispone il Giudizio immediato al giorno della prima Sentenza.

    Tutto questo è palesemente contrario al significato che il legislatore aveva previsto sia nella determinazione dei termini massimi di fase di custodia cautelare sia nella previsione del rito speciale del Giudizio Immediato eppure singolarmente i Giudici chiamati a decidere su punto di siffatta importanza finiscono molto spesso con l’ assecondare questo denunciato “travisamento” dell’istituto da parte dei Pubblici Ministeri.

    Se “prova evidente” doveva essere, torni, per piacere ad essere… tale, ed il processo “in manette” venga fatto solo a chi se lo merita davvero.

    • Bruno:

      Come non essere d’accordo sui commenti!
      Si torna inequivocabilmente alla solita questione:
      custodia cautelare o arresti per
      a) possibile fuga o allentanamento dell’inquisito (che è tornato di sua spontanea volontà da un luogo in cui forse non l’avrebbero mai “preso”)
      b) reiterazione del reato (come e con che società?)
      c) inquinamento delle prove (non le hanno dopo tutti questi anni? non le hanno congelate?)
      Lo so, commenti già fatti e strafatti.
      ma anche i giudizi intermedi sui vari ricorsi sono stati altrettanto penosi.
      Hanno sempre e solo giudicato l’operato di chi li aveva preceduti, MAI entrati nel merito se uno di quei tre punti era verificabile.
      E’ stato sufficiente ad inizio delle operazioni utilzizare quei tre fatidici punti/argomenti per giustificare tutto ciò.
      Nella mia ignoranza giuridica, non mi aspetto certo che uno dei tanti ricorsi servisse a provare l’innocenza o la non colpevolezza, o l’errore giudiziario.
      Mi aspettavo però che qualcuno esaminasse con attenzione se le motivazioni erano fondate, non se i provvedimenti erano stati presi come da regolamento.
      - Hanno usato la penna nera? Sì?. Approvato.
      - E’ stato messo il timbro tondo e la sigla in calce a ogni foglio? Sì? approvato!
      -Caro collega, hai mai pensato che l’imputato possa scappare? Sì? approvato.
      e via dicendo, perchè ‘impressione che ne ho, è proprio quella.
      Altrimenti come fa qualcuno a derimere una questione fatta di centinaia di pagine nel breve volgere di poco tempo?
      Mi sono perso forse qualcosa?
      Lo spirito dei vari livelli dei ricrosi è diverso?

  • giovanni:

    E’ il problema di una “Procura fuori controllo”, quella di Roma.
    E lo è in senso tecnico!
    Il Procuratore Capo dovrebbe, per primo, avocare a sè un caso del genere, dopo la sequela di “stranezze procedurali” che hanno caratterizzato e caratterizzano gli atti dei suoi sottoposti. Ma forse è preso da altre cose.
    I GIP ed i Tribunali del Riesame hanno mostrato tutti i loro limiti come organismi di garanzia, fingendo di non conoscere non tanto il diritto processuale (violato ripetutamente e gravemente nelle parti più essenziali per la tutela dei diritti dei cittadini), ma la stessa logica comune.
    La Cassazione ci appare oggi solo una “garanzia virtuale”: anche se decide in modo largamente favorevolmente, come nel caso dell’Ing. Antonio Catanzariti, che ha DIRITTO ad un nuovo giudizio del riesame, i tempi per concretizzare le sue pronunzie sono tali che in termini di libertà sono vanificati gli effetti.
    A ciò si aggiunga che la Procura, perfettamente consapevole di produrre richieste di atti abnormi (ricordiamo che il giudizio immediato NON può essere richiesto nei confronti di quanti non abbiano esaurito la fase del Riesame, come appunto nel caso di Catanzariti, Comito e Mazzitelli), non si fa scrupolo alcuno di farlo, consapevole della sua impunità e, soprattutto, che qualcuno prenderà per oro colato le sue “patacche”.
    Non so dire perché le cose vadano così, ma quel che è certo è che il sistema deve essere riformato e, soprattutto nel caso in cui non si giunga ad una NETTA separazione delle carriere, i momenti di garanzia nella fase delle indagini debbano essere affidati ad organismi formati prevalentemente da esperti ESTRANEI alla magistratura.

  • Bruno:

    Sbaglio o un medico potrebbe definire questo modo di agire un po’ schizofrenico? Lo chiedo ai medici che ci leggono. Non lo chiedo agli esperti legali, perchè purtroppo il loro parere,per quanto autorevole, non trova comunque riscontro…giuridico se si verificano simili azioni.

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