“Richieste generiche e in difetto di legittimazione”

I difensori degli imputati nel “Processo Carosello” respingono le pretese di TIS, Fastweb, Swisscom Italia e di alcune Amministrazioni di costituirsi come “parti civili”. Il 18 dicembre la decisione del collegio dei giudici



Iniziata sabato scorso intorno alle 11.30 del mattino, in ritardo rispetto alla tabella di marcia prevista, la seconda udienza del “Processo Carosello” che vede coinvolto anche Silvio Scaglia è stata interamente dedicata alle “eccezioni” e alle contro-argomentazioni presentate dagli avvocati degli imputati (25 in totale) rispetto alle richieste di “costituzione di parte civile” avanzate da Fastweb, TI Sparkle e Swisscom Italia, oltre che dall’Avvocatura di Stato, in rappresentanza delle Amministrazioni pubbliche.







Al di là delle differenze, relative alle singole posizioni dei diversi imputati, i collegi dei difensori, nel contestare tali richieste, hanno insistito su tre argomenti principali: il profilo di “incompatibilità, il “difetto di legittimazione e quello di genericità”.


In dettaglio, secondo le difese:


1)      Il profilo di “incompatibilità” appare chiaro poiché Fastweb e Telecom Italia Sparkle, in particolare, risultano “indagate” in un procedimento, ora separato, per i medesimi fatti contestati alle persone fisiche. Dunque non possono pretendere di essere al tempo stesso “soggetti danneggiati del reato”.  Inoltre, la separazione del processo si è resa necessaria in seguito alla richiesta di giudizio immediato avanzata dai PM, che può esercitarsi solo nei confronti di persone fisiche in stato di custodia cautelare, e non di imprese. Ma ciò – è stato detto – non può giustificare la “doppia veste” che tali società pretenderebbero di assumere: e cioè quella di “imputati” in un’aula di tribunale, e “vittime” in un’altra aula, nell’idea che possano contemporaneamente partecipare al medesimo reato sia come “concorrenti”, sia come “danneggiati”.


2)      Il difetto di “legittimazione”, non disgiunto dal precedente, sottolinea l’infondatezza giuridica di tale richiesta. Laddove, ad esempio, si vorrebbe sostenere che le due società di tlc siano da considerarsi “estranee”, mentre nelle carte processuali vengono poste dai magistrati inquirenti nel ruolo di “parte attiva” e “consapevole”.


3)      Il profilo di “genericità” attiene invece al fatto, tra le altre cose, che ogni singola società non può pretendere di presentarsi come “parte civile” nei confronti di accusati verso i quali non ha mai avuto alcun rapporto. Un facile esempio: TI Sparkle non dovrebbe poter assumere questa veste nei confronti di imputati che lavoravano per Fastweb. E viceversa. Tale censura é stata rivolta anche nei confronti dell’atto presentato dall’Avvocatura di Stato.


Anche la richiesta avanzata da Swisscom Italia ha subito “eccezioni”. L’argomentazione, in questo caso, parte dalla data di costituzione della società, il 9 marzo 2007, in stretta e inscindibile relazione con l’Opa su Fastweb che verrà lanciata da lì a breve. Nello specifico, nel 2007 Swisscom Italia era “perfettamente a conoscenza della pendenza giudiziaria”, cosa che appare evidente dalle comunicazioni fornite per obbligo al pubblico degli azionisti. Non solo: ne era così consapevole da tenerne conto nel momento stesso in cui formulò il prezzo dell’Opa “evidentemente offrendo meno al mercato”. Ragione per cui la società non può dirsi “danneggiata dal reato”.


Il 18 dicembre è attesa la decisione del collegio dei giudici.

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