La parola alla difesa (1)


I legali di Scaglia: “Annullare lo stralcio di Fastweb e TIS


Il procedimento verso le due società non poteva essere separato da quello delle “persone fisiche”. Violate le regole del “processo simultaneo” (art. 38) e del diritto al contradditorio (art. 19). Richiesta di “nullità” anche per il giudizio immediato





Vi sono state “palesi violazioni” di alcuni fondamentali “diritti della difesa”. È questa la premessa delle “eccezioni” avanzate dai difensori di Silvio Scaglia e illustrate nell’udienza del 21 dicembre, davanti ai giudici della Prima Sezione penale del Tribunale di Roma. A partire dallo stralcio, richiesto dai PM e disposto dal GIP Paolicelli, che ha separato il procedimento nei confronti degli “enti” Fastweb e Telecom Italia Sparkle (a giudizio con rito ordinario) da quello degli imputati “persone fisiche” (a giudizio con rito immediato). Secondo i legali del fondatore di Fastweb, il prof. Piermaria Corso e il prof. Antonio Fiorella, con lo stralcio e il decreto di “giudizio immediato”, sono venuti meno sia il principio del processo simultaneo (art. 38 D.Lgs. 231/2001) che quello, altrettanto fondamentale, del diritto al contradditorio (art. 19 c.p.p.).






Ma andiamo con ordine:


1) Violazione del processo simultaneo:

L’art. 38 D.Lgs. 231/2001 è quello che disciplina “il principio generale dell’accertamento unitario”.  Principio che, nello spirito della legge, punta a garantire la “maggiore speditezza e razionalità possibile del procedimento”. Ma, sostengono i legali, nel caso specifico “non vi è alcuna possibilità di ritenere che l’evoluzione impressa al procedimento in oggetto, attraverso la separazione, sia conforme alla disposizione dettata da quell’articolo”. Infatti, l’articolo prevede “di regola” che “il procedimento per l’illecito amministrativo dell’ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell’autore del reato da cui l’illecito dipende”. Nel caso in questione, invece, si è agito diversamente: ente e autore (reale o presunto) del reato vengono chiamati a giudizio separatamente. E ciò nonostante il legislatore prescriva in modo esplicito la “riunione obbligatoria”.


È vero, aggiungono i difensori, che lo stesso art. 38 assume che vi possano essere “eccezioni” a tale obbligo. Ma non possono essere applicate “oltre i casi espressamente previsti”. Scrivono infatti i legali: “è la legge che definisce previamente i casi limitati in cui la separazione è necessaria; mentre il rapporto tra il procedimento a carico delle Società e quello a carico delle persone fisiche, in sé e per sé considerato, non è di regola né potrebbe essere nella disponibilità degli attori del processo. E ciò, come detto, perché le due responsabilità, per l’identità del loro fatto generatore, devono essere accertate insieme e nel medesimo procedimento”.


2) Violazione del contradditorio:

Vi è poi un secondo aspetto, non meno rilevante, di “violazione del principio di difesa” che attiene alla “violazione del contradditorio”. Scrivono ancora i legali: “nel disporre il rinvio a giudizio immediato degli imputati il GIP ha previamente determinato la separazione processuale degli enti chiamati a rispondere dei resti ai sensi del D.Lgs. 231/01 senza che nessuno dei soggetti interessati sia stato posto nella condizione di interloquire sul punto. In ogni caso non è stato posto in condizione di interloquire l’ing. Scaglia”. In sintesi, è venuto meno “un fondamentale diritto della difesa”, sancito dall’art. 19 c.p.p. il quale stabilisce che “la riunione e la separazione di processi sono disposte con ordinanza, anche d’ufficio, sentite le parti”.  Ovvero, la decisione del giudice deve essere assunta nel contradditorio delle parti.  Ma ciò non è avvenuto.


Nel caso specifico, “le parti non sono state sentite” e ciò ha comportato “la perdita della possibilità di articolare strumenti di prova difensivi ex art. 415 bis c.p.p. e privato tutti gli imputati delle ampie possibilità difensive offerte dall’istituto dell’udienza preliminare”. Insomma vi è stata una palese “lesione dei più basilari diritti processuali degli interessati”. Da cui, la richiesta di “nullità assoluta”, oltre che per lo stralcio, anche per il decreto dispositivo del “giudizio immediato”.


Lascia un Commento

Newsletter
Iscriviti alla newsletter di silvioscaglia.it




ebook il caso scaglia

Perché un blog?

“Questo Blog è dedicato alla figura di Silvio Scaglia, imprenditore ed innovatore, protagonista di start up (Omnitel, Fastweb, Babelgum) oggi impegnato in nuove sfide come il rilancio de La Perla, marchio storico del made in Italy. E' un luogo di informazione e di dibattito per tutti gli stakeholders (dipendenti, collaboratori, clienti) ma anche comuni cittadini che hanno seguito le vicende in cui Scaglia, innocente, si è trovato coinvolto fino alla piena assoluzione da parte della giustizia italiana.” - Stefania Valenti, Chief Executive Officer Elite World