«Le operazioni erano vere, altro che fittizie»

La difesa di Carlo Focarelli contesta le conclusioni della Procura: le prove confermano che Phuncard e Traffico Telefonico esistevano per davvero. Oggi il processo continua: in campo la difesa di Silvio Fanella

 

Non ci sono state operazioni fittizie né dietro le Phuncard che il Traffico Telefonico. In una lunga e serrata arringa al processo per l’”Iva Telefonica” che si tiene presso la Prima Sezione penale del Tribunale di Rona, presidente del Collegio Giuseppe Mezzofiore, il difensore di Carlo Focarelli, l’avvocato Livia Rossi, ha contestato le affermazioni di segno opposto dei PM.

 

Per quanto riguarda le Phuncard, la difesa ha prima spiegato le ragioni commerciali del passaggio “italiano” delle carte, tutt’altro che virtuali o fasulle. Al proposito il legale ha esposto un lungo elenco di testimonianze (Cannavò – effettivo funzionamento del sito web di attivazione delle carte; Trondoli – al quale Zito mostrò il funzionamento di una carta presso gli uffici di Fastweb; Murri – che vide produrre le carte che comprovano l’esistenza di un business. Giustificato tra l’altro dalle dimensioni «enormi» raggiunte dal mercato dei video porno già nel 2003.

 

Quanto alla vicenda Traffico Telefonico, l’unico a sostenerne la natura «fittizia» è stato Crudele, teste poco attendibile, a giudizio della difesa di Focarelli anche perché, al momento della dichiarazione, lo stesso Crudele aveva pendente una richiesta di patteggiamento (e aveva quindi l’esigenza di ingraziarsi la Procura per ottenere il consenso al rito alternativo). Come per le Phuncard, del resto, nemmeno per il Traffico Telefonico la Procura ha fornito prove della natura fittizia dell’operazione.  La perizia di parte, secondo l’avvocato Rossi, ha confutato le tesi della Procura smentite tra l’altro da alcune testimonianze (Micucci e Cannavò) che hanno confermato l’esistenza di suoni e le voci in arrivo dalle apparecchiature che smistavano il traffico telefonico.

 

Non resta che la circolarità dei pagamenti, l’unico  dato  di fatto addotto dalla Procura a sostenere l’ipotesi della fittizietà del traffico. Ma si tratta di un elemento in sé neutrale. Infine, la difesa ha contestato anche l’esistenza dell’associazione a delinquere (art. 416 cp) perché in presenza di una sola categoria specifica di reato, cioè la frode fiscale. In questo caso, ha chiuso l’avvocato Rossi, si può ipotizzare solo il concorso di persone (art. 110 cp).

 

Il processo prosegue oggi con l’arringa della difesa di Silvio Fanella.

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